Indennità di Malattia INPS 2026: Calcolo e Importi

Quando un lavoratore dipendente si ammala e non può prestare la propria attività, il sistema previdenziale italiano garantisce una tutela economica attraverso l’indennità di malattia INPS. Si tratta di una prestazione che sostituisce, in tutto o in parte, la retribuzione persa durante il periodo di assenza per malattia. Essa è parte del più ampio sistema di tutele e diritti dei lavoratori in Italia gestito dall’INPS.

Conoscere le regole di calcolo, le percentuali applicabili e i limiti temporali è fondamentale per ogni lavoratore. Qui sotto trovi il calcolatore interattivo che ti permette di stimare l’importo spettante in base alla tua situazione specifica. La guida approfondisce inoltre tutti gli aspetti della normativa vigente, dalle basi costituzionali alle circolari INPS più recenti, con riferimenti puntuali alle fonti ufficiali.

Elaborazione del calcolo in corso...
Dati della Malattia
Inserisci un importo valido (minimo €500)
Inserisci un valore tra 1 e 180
Seleziona la data
Categoria Lavorativa
Situazioni Particolari

Attiva solo le condizioni che si applicano al tuo caso. Ogni selezione influenza il calcolo dell'indennità.

Ricaduta entro 30 giorni
Recidiva dello stesso episodio morboso: la carenza (3 giorni) non si applica nuovamente
Ricovero ospedaliero
L'indennità si riduce ai 2/5 delle misure ordinarie se non hai familiari a carico
Familiari a carico
In caso di ricovero, avere familiari a carico mantiene l'indennità piena
Lavoratore disoccupato o sospeso
L'indennità INPS è ridotta ai 2/3 delle misure ordinarie
Malattia durante le ferie
In caso di ricovero o prognosi superiore a 7 giorni, le ferie si sospendono
Terapie salvavita / patologie gravi
Chemioterapia, dialisi, ecc.: escluse dal computo delle assenze brevi nei CCNL
Malattia insorta all'estero
Obbligo di notifica INPS entro 2 giorni e certificazione medica locale tradotta

Avvertenza legale: Le informazioni contenute in questa guida hanno finalità esclusivamente informativa e sono basate sulla normativa vigente alla data di pubblicazione. Non costituiscono parere legale o consulenza previdenziale. Per situazioni individuali, consultare un consulente del lavoro o il patronato INPS di riferimento.

Cos’è l’Indennità di Malattia INPS e il suo Fondamento Normativo

L’indennità di malattia è una prestazione economica erogata dall’INPS a sostituzione della retribuzione nei periodi di temporanea incapacità lavorativa per malattia. Il suo fondamento costituzionale risiede nell’art. 38, comma 2, della Costituzione italiana, che sancisce il diritto dei lavoratori a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia. Questa tutela costituzionale viene attuata attraverso una stratificazione normativa che si articola su più livelli.

Le principali norme di riferimento

Art. 2110 del Codice Civile: stabilisce che, in caso di malattia, il prestatore di lavoro ha diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione o all’indennità per il periodo stabilito dalla legge, dai contratti collettivi o dagli usi, secondo quanto è più favorevole al prestatore. Questa norma costituisce la base privatistica dell’istituto e opera in sinergia con le disposizioni previdenziali INPS.

Legge 11 gennaio 1943, n. 138: è la norma storica istitutiva dell’obbligo assicurativo contro la malattia per i lavoratori dipendenti. L’art. 6 fissa il limite massimo di 180 giorni per anno solare entro cui l’INPS è tenuto a corrispondere l’indennità economica di malattia. Questa soglia, confermata da tutta la successiva giurisprudenza amministrativa e previdenziale, rimane il parametro di durata fondamentale ancora oggi vigente.

Legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 2, comma 1: ha esteso e rimodulato l’obbligo previdenziale, confermando la natura dell’indennità di malattia come prestazione economica obbligatoria a carico dell’INPS per i lavoratori aventi diritto.

Circolari e Messaggi INPS: l’Istituto nazionale della previdenza sociale pubblica periodicamente circolari e messaggi di aggiornamento sugli importi, sulle modalità di calcolo e sui requisiti. Per l’anno 2026 la circolare di riferimento per gli importi della Gestione Separata è la Circolare INPS n. 47 del 21 aprile 2026.

Chi ha Diritto all’Indennità di Malattia INPS

Come chiarito sul portale ufficiale INPS (www.inps.it), l’indennità di malattia è riconosciuta, con regole e importi differenti, alle seguenti categorie di lavoratori:

Categoria Soggetto erogatore Regime
Lavoratori dipendenti del settore privato (operai e impiegati) INPS (anticipo del datore di lavoro in busta paga, poi conguaglio) L. 138/1943 – L. 33/1980
Lavoratori dipendenti del settore pubblico (P.A.) Datore di lavoro pubblico (a carico bilancio ente) D.Lgs. 165/2001 e CCNL di comparto
Parasubordinati e co.co.co. iscritti alla Gestione Separata INPS INPS (pagamento diretto) Art. 1, co. 788, L. 296/2006
Lavoratori somministrati e in apprendistato INPS tramite agenzia Normativa specifica di settore
Disoccupati e sospesi (con requisiti contributivi) INPS Circ. INPS 28.01.1981 n. 14

Chi NON ha diritto all’indennità INPS

Secondo le disposizioni INPS, l’indennità di malattia non è corrisposta a:

  • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti) iscritti alle rispettive Gestioni speciali INPS, per i quali vigono regole distinte;
  • Liberi professionisti iscritti a Casse professionali private (es. avvocati, medici, ingegneri) che non siano contemporaneamente iscritti alla Gestione Separata INPS;
  • Lavoratori per i quali il CCNL o accordo aziendale non prevede alcuna copertura in deroga;
  • Lavoratori dipendenti in aspettativa non retribuita non connessa a malattia.

Se vuoi approfondire le differenze tra le diverse tipologie contrattuali e il loro impatto su retribuzione e contributi, consulta la nostra sezione dedicata alle tipologie di occupazione e contratti di lavoro.

Come si Calcola l’Indennità di Malattia: la Retribuzione Media Globale Giornaliera (RMGG)

Il calcolo dell’indennità INPS parte dalla Retribuzione Media Globale Giornaliera (RMGG), definita dalla normativa INPS come la base imponibile previdenziale mensile divisa per 30, indipendentemente dal numero di giorni lavorativi del mese. Nella RMGG rientrano tutti gli elementi retributivi di natura continuativa e ricorrente.

Elementi inclusi nella RMGG

  • Paga base o minimo contrattuale;
  • Scatti di anzianità previsti dal CCNL applicato;
  • Rateo mensile della tredicesima mensilità (e quattordicesima, ove prevista);
  • Eventuali superminimi individuali stabilmente corrisposti;
  • Indennità di contingenza (ove ancora presente nell’impianto retributivo);
  • Ratei di premi fissi o di produzione annuali stabilmente erogati.

Elementi esclusi dalla RMGG

  • Rimborsi spese e indennità di trasferta (nella parte esente contributi);
  • Erogazioni una tantum non ricorrenti;
  • Compensi straordinari non ricompresi nella base imponibile contributiva.

La formula

Formula RMGG: RMGG = Retribuzione lorda mensile imponibile previdenziale ÷ 30

Esempio pratico: un lavoratore con una retribuzione lorda mensile imponibile previdenziale di € 2.100 (comprensiva del rateo di tredicesima) ha una RMGG di: 2.100 ÷ 30 = € 70,00.

La lordizzazione dell’indennità

Poiché l’INPS eroga l’indennità netta (al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore), il datore di lavoro — che anticipa l’importo in busta paga — deve procedere alla cosiddetta lordizzazione. L’operazione consiste nel dividere l’indennità netta INPS per il coefficiente (1 − aliquota contributiva a carico del lavoratore). Per i lavoratori dipendenti del settore privato con aliquota IVS al 9,19%, il fattore di lordizzazione standard è: 1 − 0,0919 = 0,9081. L’indennità lorda è quindi soggetta a IRPEF ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR (vedi sezione dedicata alla tassazione).

Le Percentuali INPS e la Durata Massima dell’Indennità

Secondo quanto riportato dal portale ufficiale INPS (www.inps.it – sezione “Indennità di malattia/degenza ospedaliera e visite mediche di controllo”), per i lavoratori dipendenti del settore privato l’indennità è corrisposta nelle seguenti misure:

Periodo di malattia % RMGG (INPS) Fonte normativa Note
1° – 3° giorno (Carenza) 0% (INPS non paga) L. 638/1983, art. 3 A carico del datore di lavoro se previsto da CCNL
4° – 20° giorno 50% della RMGG L. 138/1943, art. 6 Indennità INPS base
21° – 180° giorno 66,66% della RMGG L. 138/1943, art. 6 Limite massimo: 180 gg/anno solare

Il periodo di carenza

I primi tre giorni di malattia costituiscono il cosiddetto periodo di carenza: l’INPS non eroga alcuna indennità per questi giorni. Tuttavia, molti contratti collettivi nazionali (CCNL) prevedono che il datore di lavoro integri totalmente o parzialmente la retribuzione anche durante il periodo di carenza. Il numero di eventi di malattia per cui opera la carenza, l’anno solare o contrattuale e il trattamento economico applicabile variano da CCNL a CCNL: è pertanto necessario verificare il contratto collettivo applicato al proprio rapporto di lavoro.

Esempio numerico completo

Supponiamo che un lavoratore con RMGG di € 70,00 si ammali per 30 giorni consecutivi:

  • Giorni 1–3 (carenza): indennità INPS = € 0 (eventualmente integrati dal datore per CCNL);
  • Giorni 4–20 (17 giorni): 17 × (€ 70,00 × 50%) = 17 × € 35,00 = € 595,00;
  • Giorni 21–30 (10 giorni): 10 × (€ 70,00 × 66,66%) = 10 × € 46,66 = € 466,60;
  • Totale indennità lorda INPS: € 595,00 + € 466,60 = € 1.061,60 (soggetta a lorizzazione e IRPEF).

Percentuali Particolari: Categorie Speciali

La normativa INPS (portale ufficiale – sezione “Indennità di malattia”) prevede percentuali differenziate per specifiche categorie di lavoratori. Si riportano i valori ufficiali pubblicati da INPS:

Categoria % dal 4° giorno % dal 21° giorno Note / Fonte
Lavoratori dipendenti privati (regola generale) 50% 66,66% L. 138/1943; portale INPS
Ricoverati in ospedale SENZA familiari a carico 2/5 della RMGG 2/5 della RMGG Portale INPS; giorno dimissioni: indennità piena
Disoccupati e sospesi (con requisito contributivo) 2/3 della RMGG 2/3 della RMGG Circ. INPS 28.01.1981, n. 14/134368
Dipendenti pubblici esercizi e laboratori pasticceria 80% 80% Portale INPS (categoria speciale)
Lavoratori dello spettacolo 60% (fino 20° g.) / 80% (dal 21°) 40% (dal 181°) Portale INPS – sezione Spettacolo
Marittimi 75% 66,66% Normativa specifica settore marittimo

Ricovero ospedaliero: Nel caso di degenza ospedaliera, se il ricoverato ha familiari fiscalmente a carico, l’indennità spetta nella misura ordinaria (50% o 66,66%). La riduzione a 2/5 opera solo in assenza di familiari a carico. Il giorno di dimissioni è sempre indennizzato con la percentuale ordinaria (fonte: portale ufficiale INPS).

Il Regime Speciale dei Dipendenti Pubblici

I lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione seguono un regime distinto: la loro indennità di malattia non è a carico dell’INPS ma rimane a carico del datore di lavoro pubblico, che la eroga direttamente in busta paga ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e del CCNL di comparto applicato. Le percentuali di retribuzione garantite, come riportate da fonti sindacali istituzionali, seguono generalmente questo schema decrescente nell’arco di 18 mesi:

Periodo (nell’arco di 18 mesi) % della retribuzione Note
Primi 9 mesi 100% Retribuzione intera garantita
Dal 10° al 12° mese 90% Riduzione del 10%
Dal 13° al 18° mese 50% Riduzione alla metà

Per i dipendenti pubblici che necessitano di calcolare la propria buonuscita o il TFS al momento del pensionamento, il nostro calcolatore TFS per dipendenti pubblici fornisce una stima aggiornata alle norme vigenti.

Lavoratori della Gestione Separata INPS: Regole e Importi 2026

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS — co.co.co., collaboratori coordinati e continuativi, e alcune categorie di autonomi con partita IVA che non hanno una propria Cassa professionale — hanno diritto a un’indennità di malattia con regole differenti rispetto ai lavoratori dipendenti, come specificato sul portale ufficiale INPS nella sezione dedicata.

Requisiti per ottenere l’indennità (Gestione Separata)

  • Essere iscritti alla Gestione Separata INPS con accredito di almeno
  • Aver percepito, nell’anno precedente la malattia, un reddito non superiore al 70% del massimale contributivo INPS (per l’anno 2026: limite pari a € 84.424,90, corrispondente al 70% del massimale 2025 di € 120.607,00, come da Circolare INPS n. 47/2026);
  • Avere un’anzianità contributiva di almeno 3 mesi nell’anno precedente o nell’anno in corso;
  • Essere in stato di malattia certificato dal medico curante con invio telematico all’INPS.

Durata massima dell’indennità (Gestione Separata)

Come indicato dal portale INPS, la durata massima dell’indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione Separata è di 61 giorni per anno solare (non 180 come per i dipendenti). Non è prevista indennità per eventi inferiori a 20 giorni consecutivi.

Importi 2026 – Indennità di Malattia Ordinaria (Gestione Separata)

Gli importi giornalieri per la malattia ordinaria (non degenza ospedaliera), aggiornati con la Circolare INPS n. 47 del 21 aprile 2026, si articolano in base ai mesi di contribuzione accreditati nell’anno precedente:

Fascia (mesi contribuzione nell’anno prec.) % del massimale giornaliero Importo giornaliero netto 2026 Fonte
1 – 4 mesi 8% € 26,80 Circ. INPS n. 47/2026
5 – 8 mesi 12% € 40,21 Circ. INPS n. 47/2026
9 – 12 mesi 16% € 53,61 Circ. INPS n. 47/2026

Importi 2026 – Indennità per Degenza Ospedaliera (Gestione Separata)

Per i periodi di ricovero ospedaliero, l’indennità raddoppia rispetto alla malattia ordinaria:

Fascia % del massimale giornaliero Importo giornaliero 2026 Fonte
1 – 4 mesi 16% € 53,61 Circ. INPS n. 47/2026
5 – 8 mesi 24% € 80,41 Circ. INPS n. 47/2026
9 – 12 mesi 32% € 107,22 Circ. INPS n. 47/2026

Nota: Il massimale giornaliero di riferimento per il 2026 è calcolato sul massimale contributivo della Gestione Separata pari a € 335,05 (fonte: Circolare INPS n. 47 del 21 aprile 2026). Gli importi indicati sono quelli netti erogati direttamente dall’INPS.

Il Ruolo del CCNL: Integrazione Datoriale e Periodo di Comporto

La legge stabilisce le percentuali minime garantite dall’INPS, ma i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) possono prevedere condizioni migliorative, sia sotto il profilo economico (integrazioni a carico del datore di lavoro) sia sotto il profilo della durata della conservazione del posto.

L’integrazione datoriale

Molti CCNL prevedono che il datore di lavoro integri l’indennità INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta, anticipando in busta paga l’intero importo e ricevendo poi dall’INPS la quota di propria competenza. I contratti di settore più diffusi — come quelli del Commercio, dei Metalmeccanici e del settore bancario — prevedono generalmente integrazioni significative, ma le condizioni esatte (durata, percentuali, anzianità richiesta) variano da contratto a contratto. Per il dettaglio del tuo specifico CCNL, è necessario consultare il testo contrattuale o rivolgersi al proprio rappresentante sindacale.

Il periodo di comporto

Il periodo di comporto è il periodo massimo di assenza per malattia durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore. L’art. 2110, comma 2, del Codice Civile rinvia la determinazione di tale periodo alla legge, ai contratti collettivi o agli usi. Come indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la durata del comporto è generalmente stabilita dai CCNL e varia tipicamente da 6 a 18 mesi a seconda del settore e dell’anzianità del lavoratore.

In mancanza di previsione contrattuale specifica, per i lavoratori dipendenti privati si può fare riferimento al R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (legge sull’impiego privato), che fissa limiti minimi di conservazione del posto pari a 3 mesi per anzianità fino a 10 anni e 6 mesi per anzianità superiore, ma nella pratica contrattuale contemporanea sono i CCNL a regolare questo aspetto in modo più ampio e favorevole al lavoratore.

Attenzione: Il superamento del periodo di comporto legittima il datore di lavoro a recedere dal rapporto di lavoro con preavviso, a prescindere dall’eventuale diritto del lavoratore all’indennità INPS residua. Se temi di avvicinarti a questa soglia, è opportuno consultare immediatamente il proprio legale o sindacato di riferimento.

Visite Fiscali e Obblighi di Reperibilità

Durante la malattia, il lavoratore è soggetto a possibili visite fiscali di controllo, disposte dall’INPS o dal datore di lavoro attraverso il medico fiscale. L’obbligo di reperibilità è un requisito essenziale per il mantenimento del diritto all’indennità.

Fasce orarie di reperibilità 2026

A seguito del Messaggio INPS n. 4640 del 23 novembre 2023, che ha recepito la sentenza del TAR Lazio n. 16305/2023, le fasce orarie di reperibilità sono state unificate per dipendenti pubblici e privati. In vigore dall’anno 2024 e confermata per il 2026, la fascia unica è:

Categoria lavoratore Fasce orarie 2026 Giorni applicabili
Dipendenti privati 10:00–12:00 e 17:00–19:00 Tutti i giorni, compresi festivi e domeniche
Dipendenti pubblici 10:00–12:00 e 17:00–19:00 Tutti i giorni, compresi festivi e domeniche

Esenzione dall’obbligo: Sono esonerati dall’obbligo di reperibilità i lavoratori la cui malattia sia conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale, i pazienti affetti da patologie gravi richiedenti terapie salvavita, i lavoratori con stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (art. 1, co. 5, L. 155/1981 e successivi aggiornamenti). In questi casi il lavoratore non perde il diritto all’indennità in caso di assenza durante le fasce.

Sanzioni per assenza durante la visita fiscale

Qualora il lavoratore non si trovi reperibile all’indirizzo comunicato durante le fasce orarie e senza giustificato motivo, le conseguenze economiche, secondo le vigenti regole INPS, sono:

Episodio di irreperibilità Sanzione sull’indennità Descrizione
Prima assenza (evento) Perdita per i primi 10 giorni L’indennità non spetta per i primi 10 giorni dell’evento morboso in corso
Seconda assenza (stesso anno) Riduzione del 50% L’indennità è ridotta della metà per i primi 10 giorni del nuovo evento
Terza assenza e successive Perdita totale dell’evento Nessuna indennità per l’intero evento morboso

Le sanzioni si applicano salvo giustificato motivo comunicato tempestivamente all’INPS. Il lavoratore può presentare istanza di riesame o ricorso amministrativo entro i termini previsti.

Tassazione dell’Indennità di Malattia INPS

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), i proventi percepiti sostitutivamente di redditi di lavoro dipendente — categoria in cui rientra l’indennità di malattia INPS — costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono quindi soggetti a IRPEF ordinaria con le relative addizionali regionali e comunali. Non è prevista alcuna tassazione agevolata o separata per questa prestazione.

In pratica, il datore di lavoro che anticipa in busta paga l’indennità INPS (come prevede la maggioranza dei CCNL) la assoggetta a ritenuta IRPEF alla fonte nel conguaglio mensile di busta paga, applicando le stesse aliquote progressive e le stesse detrazioni previste per la retribuzione ordinaria. Non vi sono pertanto differenze sostanziali per il lavoratore tra la retribuzione percepita durante il lavoro e quella percepita durante la malattia, ai fini del prelievo fiscale.

Per comprendere come si calcola l’impatto fiscale complessivo sulla tua busta paga mensile, incluse le settimane di malattia, puoi utilizzare il calcolatore dello stipendio netto.

Casi Particolari: Ricaduta, Malattia durante le Ferie, Malattia all’Estero

Ricaduta nella malattia entro 30 giorni

Ai sensi delle istruzioni operative INPS, se il lavoratore si ammala nuovamente per la stessa patologia o per una patologia correlata entro 30 giorni dalla guarigione, si verifica la cosiddetta ricaduta. In questo caso, i giorni del nuovo evento si sommano a quelli del precedente ai fini del conteggio delle percentuali (50% o 66,66%) e del limite dei 180 giorni. Non si applica un nuovo periodo di carenza per la ricaduta, e la decorrenza dei giorni riprende dal punto in cui era stata interrotta.

Malattia durante le ferie

La Corte di Giustizia Europea (sentenza C-350/06 del 20 gennaio 2009) e la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno affermato il principio per cui la malattia insorta durante le ferie sospende il decorso del periodo feriale. Il lavoratore che si ammala durante le ferie ha pertanto diritto a fruire dei giorni di ferie sospesi per malattia in un periodo successivo, su richiesta al datore di lavoro. I CCNL possono dettare modalità specifiche per l’esercizio di questo diritto.

Malattia all’estero

Il lavoratore dipendente che si ammala all’estero è tenuto a comunicare la malattia al datore di lavoro e all’INPS nei termini previsti dal proprio CCNL. La certificazione medica straniera deve essere tradotta in italiano e legalizzata, salvo le semplificazioni previste dai regolamenti europei (Regolamento CE n. 883/2004 per i Paesi UE/SEE) o da accordi bilaterali per Paesi extra-UE. L’INPS può disporre la visita fiscale tramite il proprio sistema di controlli transnazionali.

Come Richiedere l’Indennità di Malattia INPS: la Procedura

La procedura per ottenere l’indennità di malattia si articola nei seguenti passaggi, come descritto sul portale INPS:

  1. Visita del medico curante: il medico redige il certificato di malattia in modalità esclusivamente telematica attraverso il sistema TS (Tessera Sanitaria), inviandolo automaticamente all’INPS. Il lavoratore non deve presentare certificati cartacei al datore di lavoro, ma è tenuto a comunicare tempestivamente la propria assenza secondo le modalità previste dal CCNL.
  2. Numero di protocollo (PUC): al termine della visita, il medico comunica al lavoratore il numero di protocollo univoco del certificato (PUC). Il lavoratore deve trasmettere questo codice al datore di lavoro, non il certificato.
  3. Consultazione del certificato: il lavoratore può consultare il proprio certificato telematico attraverso il servizio online sul portale INPS (serviziweb2.inps.it/AttestatiMalCittadino), inserendo codice fiscale e numero PUC.
  4. Erogazione dell’indennità: nella maggior parte dei casi il datore di lavoro anticipa l’indennità in busta paga e poi la recupera dall’INPS in conguaglio. In alcuni settori (es. Gestione Separata, agricoltura) l’INPS paga direttamente al lavoratore.

Variazione dell’indirizzo di reperibilità: se durante la malattia il lavoratore non si trova al proprio domicilio abituale, deve comunicare all’INPS il nuovo indirizzo di reperibilità tramite i servizi online del portale INPS (sezione Malattia – Variazione indirizzo).

Il Calcolatore dell’Indennità di Malattia INPS 2026

Per semplificare il calcolo dell’indennità spettante, in questa pagina è disponibile il Calcolatore Interattivo Indennità di Malattia INPS 2026, che guida il lavoratore attraverso quattro passaggi:

  • Step 1 – Tipo di lavoratore: dipendente privato, Gestione Separata o dipendente pubblico;
  • Step 2 – Dati retributivi: retribuzione lorda mensile, eventuali ratei di tredicesima/quattordicesima, CCNL applicato;
  • Step 3 – Dettagli malattia: data inizio/fine, eventuale ricovero ospedaliero, stato di disoccupazione o sospensione;
  • Step 4 – Risultati: calcolo automatico della RMGG, dell’indennità INPS lorda per fascia di giorno, dell’integrazione CCNL stimata e del confronto con la retribuzione ordinaria.

Il calcolatore tiene conto delle percentuali INPS ufficiali, della lordizzazione al 9,19% e degli importi 2026 aggiornati con la Circolare INPS n. 47/2026. I risultati hanno finalità indicativa e possono differire dall’importo effettivamente erogato in funzione di variabili individuali non modellabili automaticamente (es. particolari accordi aziendali, variazioni CCNL, etc.).

Conclusioni e Tutele Correlate

La tutela economica in caso di malattia è un pilastro fondamentale del sistema previdenziale italiano, ma le sue regole sono articolate e variano in modo significativo in base alla categoria del lavoratore, al contratto applicato e alla durata dell’evento. Conoscere con precisione le percentuali INPS, il ruolo del CCNL e gli obblighi di reperibilità permette di tutelare i propri diritti e pianificare correttamente il bilancio familiare durante i periodi di assenza.

L’indennità di malattia è solo una delle numerose tutele INPS per i lavoratori dipendenti che il sistema previdenziale italiano mette a disposizione. Nell’ambito dello stesso cluster di approfondimenti tematici, puoi esplorare:

Tutela / Strumento Descrizione
Indennità di Maternità INPS Calcolo del congedo di maternità e importi INPS 2026
Calcolo NASpI 2026 Indennità di disoccupazione: requisiti, importo e durata
Calcolo TFR Liquidazione: come si calcola il TFR e quando spetta
Congedo Parentale 2026 Guida al congedo parentale facoltativo e alla paternità obbligatoria
Permessi Legge 104 Permessi per assistenza a disabili: ore, retribuzione e requisiti
Cassa Integrazione Guadagni CIG ordinaria e straordinaria: calcolo importo e durata 2026

Fonti normative citate in questa guida: Art. 38 comma 2 Costituzione italiana | Art. 2110 e art. 2120 Codice Civile | L. 11 gennaio 1943, n. 138 | L. 29 febbraio 1980, n. 33 | L. 23 dicembre 1978, n. 833 | R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 | D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 6 co. 2 | D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 | Circ. INPS 28 gennaio 1981, n. 14/134368-A.G.O. | Messaggio INPS n. 4640 del 23 novembre 2023 | Circolare INPS n. 47 del 21 aprile 2026 | Sentenza TAR Lazio n. 16305/2023 | Portale ufficiale INPS – www.inps.it (sezione Malattia) | Portale Ministero del Lavoro – www.lavoro.gov.it

Ultimo aggiornamento: giugno 2026. I valori e le percentuali riportati si basano sulla normativa vigente e sulle circolari INPS pubblicate alla medesima data. In caso di aggiornamenti normativi successivi, si raccomanda di verificare sempre le istruzioni operative più recenti sul portale ufficiale INPS (www.inps.it).

Torna in alto