Cassa Integrazione 2026: Guida Completa e Calcolo

Aggiornato: gennaio 2026 · Valori INPS Circ. n. 1/2026 · D.Lgs. 148/2015 · L. 207/2024

La Cassa Integrazione Guadagni è uno degli ammortizzatori sociali più utilizzati in Italia: nel solo 2024 l’INPS ha autorizzato oltre 800 milioni di ore di integrazione salariale. Eppure quasi nessun lavoratore sa esattamente quanto riceverà sul conto corrente alla fine del mese.

Il motivo è semplice: l’80% dello stipendio è solo il punto di partenza. Ci sono un massimale INPS che interviene a ridurre l’importo per chi guadagna oltre una certa soglia, una deduzione del 5,84% che scatta automaticamente su ogni euro di integrazione, e una distinzione tra importo lordo e netto che in certi casi supera i 150 euro mensili di differenza.

Con il nostro calcolatore CIG 2026 ottieni l’importo netto preciso in meno di un minuto, applicando i valori ufficiali INPS aggiornati alla Circolare n. 1/2026. Nelle sezioni che seguono trovi la spiegazione completa di come funziona il sistema, quali regole si applicano al tuo caso e cosa non perdere in questa fase della tua carriera lavorativa.

Massimale INPS 2026: €1.429,36 lordi / €1.345,79 netti mensili (fascia bassa). Deduzione 5,84% inclusa. 2026
Tipologia di Cassa Integrazione
CIGO
Ordinaria
Events transitori, crisi momentanee di mercato, cause non imputabili. Per industria, artigianato con oltre 15 dip., edilizia.
Max 52 sett. nel biennio mobile
CIGS
Straordinaria
Ristrutturazione, riorganizzazione, crisi aziendale, contratti di solidarieta. Aziende con oltre 15 dipendenti.
Max 24 mesi nel quinquennio mobile
CIGD / FIS
Deroga / FIS
Per categorie non coperte da CIGO/CIGS. Dal 2022 il FIS ha sostituito la CIGD per molti settori (min. 1 dip.).
Durata variabile per decreto / accordo
i Non sai quale tipo ti riguarda? Usa la sezione Eleggibilita per un quiz guidato di 4 domande.
Dati Retributivi
Importo non valido (min. €500)
Valore non valido
Massimale INPS 2026
€1.429,36
Lordo mensile
Fascia bassa (retrib. fino €2.223,21)
€1.713,46
Lordo mensile
Fascia alta (retrib. oltre €2.223,21)
€1.345,79
Netto mensile
Fascia bassa (dopo ded. 5,84%)
€1.613,42
Netto mensile
Fascia alta (dopo ded. 5,84%)
! La deduzione del 5,84% (art. 26 L. 41/1986) si applica automaticamente su tutte le integrazioni. Il massimale orario si calcola dividendo il mensile per 173 ore convenzionali. Soglia 2026 rivalutata dalla Circ. INPS n. 1/2026.
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Calcolo Durata e Finestre
Linea del Tempo CIG

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Regole Finestre di Accesso 2026
CIGO — Biennio mobile
Le 52 settimane massime si contano nei 24 mesi precedenti la nuova richiesta. La finestra "scorre" con il calendario, non si azzera per anno solare. Circ. INPS n. 197/2015.
CIGS — Quinquennio mobile
Max 24 mesi (ca. 104 sett.) nei 60 mesi precedenti. Distinzione tra causale ristrutturazione (max 24 mesi), crisi aziendale (max 12 mesi, prorogabili di altri 12), contratti di solidarieta (max 24 mesi). D.Lgs. 148/2015.
FIS — Fondo di Integrazione Salariale (2026)
Dal 1° gennaio 2026 il FIS copre tutti i datori di lavoro con almeno 1 dipendente non tutelati da altri fondi bilaterali. Max 26 sett. nel biennio per assegno di integrazione salariale (AIS), elevabili a 52 sett. per le aziende con oltre 15 dip. D.Lgs. 148/2015, art. 30, come modificato dalla L. 234/2021.
Termine di presentazione domanda
CIGO: entro 15 giorni dalla prima settimana di sospensione (pena perdita delle settimane antecedenti). CIGS: domanda da presentare prima dell'inizio della sospensione, previa procedura sindacale di 25 giorni (7 per crisi urgente).
Rotazione tra lavoratori
Dal 2022, in assenza di accordo sindacale che la escluda, l'azienda e tenuta ad applicare criteri di rotazione tra i lavoratori interessati dalla sospensione. D.Lgs. 148/2015, art. 1 comma 8.
Contribuzione Aziendale CIG 2026
Aliquote Contribuzione Ordinaria CIGO 2026
Fascia dipendentiAliquota ordinariaBase imponibile
Fino a 50 dipendenti1,70%Retribuzione imponibile CIG
Oltre 50 dipendenti2,00%Retribuzione imponibile CIG
Contribuzione Addizionale (art. 5, D.Lgs. 148/2015)
Settimane nel quinquennio mobileAliquota addizionaleNote
Fino a 52 settimane0%Nessun addizionale
Da 53 a 104 settimane6%Sulla retribuzione persa
Oltre 104 settimane9%Sulla retribuzione persa
i Le aziende che non hanno fatto ricorso alla CIG nei 5 anni precedenti sono esenti dalla contribuzione addizionale (art. 5 D.Lgs. 148/2015). L'esenzione si applica anche alle prime 52 settimane di utilizzo.
i Dal 2026, per le aziende che usufruiscono della CIGS per contratti di solidarieta espansiva, l'aliquota ordinaria e ridotta allo 0,60% (incentivo all'occupazione, L. 207/2024).
Verifica Eleggibilita — Quiz Guidato

Rispondi a 4 domande per sapere quale tipo di CIG si applica al tuo caso e se hai i requisiti secondo la normativa 2026.

1. Quanti dipendenti ha l'azienda?
Requisiti per Tipologia — Normativa 2026
CIGO — Cassa Integrazione Ordinaria
Aziende industriali e artigiane con oltre 15 dipendenti, edilizia, aziende commerciali con oltre 50 dip. Causa: eventi transitori non imputabili (intemperie, cali temporanei di ordini). Anzianita lavoratore: almeno 90 giorni presso l'unita produttiva. Domanda: entro 15 gg dalla prima settimana di sospensione (pena decadenza parziale). Massimale orario 2026: €8,26 (fascia bassa) / €9,90 (fascia alta).
CIGS — Cassa Integrazione Straordinaria
Aziende con oltre 15 dipendenti (oltre 50 per commercio/servizi). Cause: ristrutturazione, riorganizzazione produttiva, crisi aziendale, contratti di solidarieta. Procedura sindacale obbligatoria (25 giorni, riducibili a 7 in caso di urgenza). Finanziata da contributo straordinario a carico del lavoratore (5,84% sull'integrazione). Max 24 mesi per causale nel quinquennio mobile.
FIS — Fondo di Integrazione Salariale (dal 2026)
Copre tutti i datori di lavoro con almeno 1 dipendente che non rientrano in altri fondi bilaterali. Massimali identici a CIGO/CIGS. Per aziende fino a 15 dip.: max 26 sett. nel biennio. Per aziende con oltre 15 dip.: max 52 sett. nel biennio. Finanziato da contributo ordinario dello 0,50% (fino a 5 dip.) o 0,80% (oltre 5 dip.) della retribuzione imponibile.
CISOA — Cassa Integrazione Operai Agricoli
Esclusivamente per operai agricoli a tempo indeterminato. Copre le giornate non lavorate per intemperie o calamita naturali. Gestita dall'INPS con regole specifiche. Non equivalente alla CIG industriale.
Glossario Termini CIG
Massimale CIG 2026
Tetto mensile all'integrazione pagata da INPS. Aggiornato con Circ. INPS n. 1/2026: €1.429,36 lordi (fascia bassa, retrib. fino €2.223,21) e €1.713,46 lordi (fascia alta, retrib. oltre €2.223,21). Corrisponde a un massimale orario di €8,26 e €9,90 rispettivamente (base: 173 ore convenzionali mensili).
Deduzione 5,84%
Riduzione applicata sull'importo lordo CIG ai sensi dell'art. 26 L. 41/1986, a titolo di compartecipazione solidaristica. In presenza di reddito complessivo annuo non superiore a €8.174 il lavoratore puo richiedere l'esenzione con apposita dichiarazione sostitutiva all'INPS.
Retribuzione globale di fatto
Base di calcolo per la CIG: paga base + contingenza + EDR + superminimi + scatti di anzianita + indennita contrattuali fisse. Sono esclusi: TFR, rimborsi spese, premi una tantum, compensi per straordinari, indennita sostitutiva di mensa.
Biennio mobile
Finestra temporale di 24 mesi "scorrevole" per il conteggio delle 52 settimane massime di CIGO. Non coincide con l'anno solare: si calcola a ritroso dalla data della nuova richiesta.
Quinquennio mobile
Finestra di 60 mesi scorrevoli per il computo dei periodi massimi di CIGS. La causale piu utilizzata (ristrutturazione) consente fino a 24 mesi; la crisi aziendale fino a 12 mesi prorogabili di altri 12.
Contribuzione figurativa
Durante la CIG i contributi previdenziali (pensione, disabilita, superstiti) continuano a maturare a carico della collettivita: il lavoratore non perde anzianita contributiva INPS. La base di calcolo e la retribuzione perduta fino al massimale.
Soglia retributiva 2026
€2.223,21 mensili lordi (rivalutata). Se la retribuzione globale di fatto supera questa soglia, si applica il massimale CIG piu elevato (fascia alta).
173 ore convenzionali
Coefficiente standard per convertire il massimale mensile in orario: massimale mensile / 173 = massimale orario. Fissato per legge indipendentemente dall'orario contrattuale individuale.
Integrazioni a zero ore
Sospensione totale dell'attivita: il lavoratore non presta alcuna prestazione. L'integrazione copre l'80% delle ore sospese, fino al massimale. Il lavoratore non puo svolgere altra attivita senza comunicazione preventiva all'INPS.
Contratto di solidarieta (CdS)
Accordo collettivo che riduce l'orario di tutti (o parte) i lavoratori per evitare esuberi. L'INPS integra il 60% della retribuzione persa per le ore ridotte (CIGS tipo "solidarieta"). Incentivo per nuove assunzioni: l'integrazione sale al 70% se l'azienda assume nuovo personale.
Ticket CIG / Contribuzione addizionale
Contributo a carico dell'azienda che scatta quando si supera il limite di 52 settimane nel quinquennio: 6% da 53 a 104 settimane; 9% oltre le 104 settimane. Calcolato sulla retribuzione perduta dai lavoratori in CIG (art. 5 D.Lgs. 148/2015).
Pagamento diretto INPS
Modalita in cui INPS accredita il sussidio direttamente al lavoratore (invece del consueto anticipo aziendale). Si usa in caso di difficolta finanziaria dell'azienda o su specifica richiesta. Il lavoratore deve comunicare all'INPS le proprie coordinate bancarie (IBAN).
Domande Frequenti
Perche il mio importo e inferiore all'80% dello stipendio?
Due motivi principali: (1) il massimale INPS (€1.429,36 lordi/mese nel 2026) blocca il calcolo se il tuo stipendio e elevato — la soglia di "saturazione" e circa €1.786/mese lordi (€1.429/0,80); (2) la deduzione del 5,84% si applica sempre sull'importo lordo. Per stipendi superiori alla soglia il massimale e €1.713,46 lordi.
La CIG si cumula con altri redditi da lavoro?
No. Durante la CIG non puoi svolgere attivita lavorativa (dipendente o autonoma) senza comunicarlo preventivamente all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'altra attivita (D.Lgs. 148/2015, art. 8 c.3). In caso di mancata comunicazione, il sussidio viene sospeso per le settimane in cui hai lavorato e potrebbe scattare la decadenza definitiva dalla prestazione.
La CIG e soggetta a IRPEF?
Si. La Cassa Integrazione e reddito da lavoro dipendente soggetto a IRPEF (art. 49 TUIR). L'INPS applica una ritenuta d'acconto del 23% (prima aliquota IRPEF 2026). Il conguaglio definitivo avviene in sede di dichiarazione dei redditi annuale (730 o Redditi PF). La deduzione del 5,84% si applica prima del calcolo della ritenuta d'acconto.
Chi paga fisicamente la CIG: INPS o l'azienda?
Le due modalita sono: (1) anticipo aziendale — l'azienda paga la CIG in busta paga e si recupera il rimborso da INPS (modalita piu comune); (2) pagamento diretto INPS — INPS accredita il sussidio direttamente al lavoratore (IBAN obbligatorio), usato in caso di crisi aziendale o richiesta del lavoratore. La scelta non e del lavoratore ma dipende da come l'azienda ha configurato la domanda.
Cosa succede se l'azienda non presenta domanda nei termini?
Per la CIGO, la domanda tardiva (oltre i 15 giorni dall'inizio sospensione) comporta la perdita del trattamento per le settimane antecedenti alla domanda stessa: l'integrazione parte dalla settimana successiva alla presentazione. Per la CIGS, il termine e diverso (procedura preventiva) e il mancato rispetto puo comportare l'inammissibilita della richiesta.
Il TFR matura durante la CIG?
Parzialmente. Il TFR matura sulla retribuzione effettivamente percepita (stipendio ridotto + integrazione CIG). Poiche l'integrazione non e mai pari al 100% dello stipendio, la base TFR e inferiore rispetto a un mese di lavoro pieno. Tuttavia la maturazione non si azzera: il lavoratore conserva la quota proporzionale al reddito percepito.
Posso rifiutare la CIG?
Il lavoratore non puo rifiutare la sospensione, che e una prerogativa datoriale. Puo invece rifiutare l'adesione ad attivita formativa obbligatoria proposta durante la CIG: in tal caso decade dalla prestazione di integrazione per il periodo formativo non svolto (D.Lgs. 148/2015, art. 8 c.1 lett. d).

Cos'è la Cassa Integrazione Guadagni (CIG)

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro, gestito e finanziato dall’INPS, che sostituisce parzialmente la retribuzione dei lavoratori dipendenti sospesi dall’attività o impiegati a orario ridotto. Il rapporto di lavoro non si interrompe: il lavoratore rimane formalmente alle dipendenze dell’azienda, che però non corrisponde la retribuzione per le ore non lavorate, mentre l’INPS interviene con una prestazione economica sostitutiva.

Lo scopo originario, e tuttora principale, è evitare i licenziamenti collettivi nelle fasi di crisi temporanea o strutturale dell’impresa. Dal punto di vista del lavoratore, la CIG è una forma di tutela del reddito che consente di mantenere il rapporto di lavoro, continuare a maturare anzianità contributiva ai fini pensionistici e conservare il diritto alla retribuzione piena nel momento in cui l’attività riprende.

La storia e la riforma del 2015

Il sistema nasce nel 1941, durante la seconda guerra mondiale, per il settore industriale, ed è rimasto sostanzialmente invariato per decenni. La riforma organica arriva nel 2015 con il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il principale riferimento normativo ancora oggi vigente, che ha razionalizzato le tipologie di integrazione, introdotto criteri più stringenti per l’accesso e esteso progressivamente la copertura a categorie di lavoratori in precedenza escluse.

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha apportato ulteriori modifiche in vigore dal 1° gennaio 2026, con particolare attenzione all’estensione del Fondo di Integrazione Salariale e agli incentivi per i contratti di solidarietà espansiva.

Cosa cambia nel 2026

Con la Circolare INPS n. 1/2026 e le disposizioni della Legge di Bilancio 2025, per il 2026 si applicano le seguenti novità:

  • Massimali rivalutati: €1.429,36 lordi mensili (fascia bassa, retribuzioni fino a €2.223,21) e €1.713,46 lordi mensili (fascia alta, retribuzioni oltre €2.223,21).
  • FIS universale: il Fondo di Integrazione Salariale è esteso a tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente non coperti da altri fondi bilaterali, eliminando la zona grigia che in passato lasciava scoperte molte piccole imprese dei settori terziario e artigiano.
  • Contratti di solidarietà espansiva: per le aziende che assumono nuovo personale contestualmente alla riduzione dell’orario, l’aliquota di contribuzione ordinaria CIGS scende allo 0,60%.
  • Aliquote FIS confermate: 0,50% della retribuzione imponibile per le aziende fino a 5 dipendenti; 0,80% per le aziende con più di 5 dipendenti.

Le tre tipologie di Cassa Integrazione: CIGO, CIGS e FIS

Non esiste un’unica Cassa Integrazione. Il tipo di prestazione a cui hai diritto dipende dal settore in cui lavora l’azienda, dalle sue dimensioni occupazionali e dalla causale della sospensione. Scegliere il tipo sbagliato in fase di domanda può portare a un rigetto o a una riduzione dei periodi autorizzabili.

CIGO — Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

La CIGO è lo strumento per le situazioni temporanee e non strutturali: un calo improvviso degli ordini, una settimana di maltempo che blocca un cantiere, un’interruzione dell’energia elettrica, un guasto a un macchinario. Il requisito fondamentale è che la causa sia transitoria e non imputabile all’imprenditore o ai lavoratori: l’azienda attraversa una difficoltà momentanea che si risolverà nel breve periodo.

Chi può accedere alla CIGO:

  • Aziende industriali e manifatturiere di qualsiasi dimensione
  • Aziende artigiane con più di 15 dipendenti (medie semestrali)
  • Imprese del settore edile e lapideo
  • Cooperative di produzione e lavoro nel settore industriale
  • Aziende del commercio con più di 50 dipendenti

Durata massima: 52 settimane nel biennio mobile, ossia nei 24 mesi precedenti la nuova richiesta — non nell’anno solare. Una distinzione fondamentale: il contatore non si azzera il 1° gennaio, ma scorre con il calendario. Se un’azienda ha utilizzato 30 settimane tra gennaio e luglio 2025, può richiederne al massimo altre 22 nei 24 mesi successivi a qualsiasi richiesta futura.

Requisito per il lavoratore: almeno 90 giorni di anzianità aziendale presso l’unità produttiva interessata dalla sospensione, maturati alla data della richiesta.

Termine perentorio per la domanda: l’azienda deve presentare la domanda all’INPS entro 15 giorni dall’inizio della prima settimana di sospensione o riduzione dell’orario. Il termine è perentorio: la domanda tardiva comporta la perdita della copertura per tutte le settimane antecedenti alla presentazione. È uno degli errori più costosi e frequenti nella gestione della CIG.

CIGS — Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

La CIGS è destinata alle situazioni strutturali che richiedono un intervento più lungo e profondo: una ristrutturazione aziendale, una riorganizzazione dei processi produttivi, una crisi che mette a rischio la continuità dell’impresa, oppure un contratto di solidarietà difensivo con cui l’azienda sceglie di ridurre l’orario di tutti i lavoratori per evitare i licenziamenti.

Chi può accedere alla CIGS:

  • Aziende con più di 15 dipendenti in media nel semestre precedente (qualsiasi settore industriale)
  • Aziende commerciali, del terziario e dei servizi con più di 50 dipendenti
  • Cooperative sociali con più di 15 dipendenti
  • Imprese di somministrazione di lavoro

Durata massima nel quinquennio mobile (60 mesi scorrevoli):

  • Ristrutturazione e riorganizzazione produttiva: 24 mesi
  • Crisi aziendale: 12 mesi, prorogabili di altri 12 con programma di risanamento documentato
  • Contratti di solidarietà: 24 mesi (prorogabili fino a un massimo di 36 mesi per le aziende con oltre 50 dipendenti in determinate condizioni)

Procedura sindacale obbligatoria: prima di presentare domanda all’INPS, l’azienda è tenuta ad aprire una procedura di consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) o con le organizzazioni sindacali territoriali comparativamente più rappresentative. La procedura dura 25 giorni, riducibili a 7 in caso di urgenza comprovata. L’accordo sindacale non è obbligatorio ai fini dell’accesso alla CIGS, ma la procedura deve essere rispettata nei tempi.

Integrazione nei contratti di solidarietà: quando la causale è il contratto di solidarietà difensivo, l’integrazione INPS copre il 60% della retribuzione persa per le ore oggetto di riduzione (anziché l’80% standard). Sale al 70% se contestualmente l’azienda assume nuovo personale (contratto di solidarietà espansiva, incentivato ulteriormente nel 2026 con la riduzione dell’aliquota contributiva ordinaria allo 0,60%).

FIS — Fondo di Integrazione Salariale

Il FIS è la rete di protezione universale che dal 2026 copre tutti i lavoratori dipendenti non tutelati né dalla CIGO né dalla CIGS né da un fondo bilaterale di settore specifico. Ha sostituito progressivamente la vecchia Cassa Integrazione in Deroga (CIGD), che operava su base regionale con autorizzazioni eccezionali e che a partire dal 2023 è stata residualizzata per le sole situazioni di vera eccezionalità.

Chi copre il FIS:

  • Lavoratori di aziende del terziario, dei servizi, del commercio al dettaglio con meno di 50 dipendenti
  • Dipendenti di aziende artigiane con meno di 15 dipendenti
  • Lavoratori di studi professionali, agenzie di viaggio, operatori di vigilanza privata
  • Dipendenti di qualsiasi datore di lavoro con almeno 1 dipendente non coperto da altri fondi

Durata massima:

  • Aziende fino a 15 dipendenti: 26 settimane nel biennio mobile
  • Aziende con più di 15 dipendenti: 52 settimane nel biennio mobile

Massimali e calcolo: identici a CIGO e CIGS. La deduzione del 5,84% si applica anche alle prestazioni FIS. Il finanziamento è a carico del datore di lavoro tramite contribuzione ordinaria (0,50% o 0,80% della retribuzione imponibile).

Come si calcola l'importo della Cassa Integrazione 2026

Questo è il punto in cui quasi tutti si perdono. La formula “80% dello stipendio” è il punto di partenza, non l’importo finale. Ci sono tre passaggi distinti che trasformano la retribuzione lorda in integrazione netta, e ognuno può ridurre significativamente il numero che ti aspettavi.

Passo 1: La base di calcolo: la retribuzione globale di fatto

La CIG non si calcola sulla busta paga netta, né sulla sola paga base contrattuale. La base è la retribuzione globale di fatto, una nozione giuridica codificata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e recepita dalla prassi INPS, che comprende tutti gli elementi retributivi fissi e continuativi.

Sono inclusi nella retribuzione globale di fatto:

  • Paga base contrattuale (CCNL)
  • Indennità di contingenza
  • EDR — Elemento Distinto della Retribuzione
  • Superminimi individuali o collettivi
  • Scatti di anzianità
  • Indennità di turno, di reperibilità o simili previste contrattualmente in modo fisso
  • Altre indennità fisse e continuative previste dal CCNL o da accordo aziendale

Sono invece esclusi:

  • TFR (trattamento di fine rapporto)
  • Rimborsi spese analitici o forfettari
  • Premi di produzione una tantum o variabili
  • Compensi per lavoro straordinario
  • Indennità sostitutiva di mensa
  • Partecipazione agli utili
  • Gratifiche occasionali

Questo significa che se la tua busta paga include una quota variabile significativa (premi, straordinari, provvigioni), la tua retribuzione globale di fatto sarà inferiore al totale percepito, e l’integrazione CIG calcolata su quella base sarà proporzionalmente ridotta.

Passo 2: Il massimale INPS e la soglia 2026

L’integrazione non può superare un tetto massimo mensile fissato ogni anno dall’INPS per delibera del Consiglio di Amministrazione, previa rivalutazione automatica basata sull’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per il 2026, i massimali vigenti (Circ. INPS n. 1/2026) sono:

Fascia bassa Fascia alta
Soglia retributiva Fino a €2.223,21/mese lordi Oltre €2.223,21/mese lordi
Massimale mensile lordo €1.429,36 €1.713,46
Massimale mensile netto €1.345,79 €1.613,42
Massimale orario lordo €8,26/h €9,90/h

Il massimale si applica sull’integrazione oraria, non sull’importo mensile totale. Il calcolo avviene così: si divide il massimale mensile per 173 ore convenzionali (coefficiente standard fissato per legge, indipendente dall’orario contrattuale del singolo lavoratore) per ottenere il massimale orario. Se l’80% della tua paga oraria supera quel valore, l’eccedenza non viene coperta dall’INPS.

Esempio pratico: un lavoratore con retribuzione globale di fatto di €2.800/mese lordi e orario di 40 ore settimanali ha una paga oraria di circa €16,18/h (€2.800 / 173). L’80% è €12,94/h. Il massimale orario per la fascia alta (retrib. > €2.223,21) è €9,90/h. L’integrazione effettiva è €9,90/h — non €12,94/h. La differenza di €3,04/h per 160 ore di sospensione mensile è €486,40 lordi non coperti.

Questo è il motivo per cui chi guadagna più di circa €1.787 lordi mensili (fascia bassa: €1.429,36 / 0,80 ≈ €1.787) o più di €2.142 lordi mensili (fascia alta: €1.713,46 / 0,80 ≈ €2.142) riceve un’integrazione inferiore all’80% atteso, e la differenza cresce proporzionalmente al reddito.

Passo 3: La deduzione del 5,84%

Sull’importo lordo dell’integrazione — già eventualmente limitato dal massimale — si applica una riduzione del 5,84%, introdotta dall’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41. È definita tecnicamente come “trattenuta a titolo di anticipazione dell’importo a carico del lavoratore” nell’ambito del finanziamento del sistema di integrazione salariale, ma nella sostanza è una riduzione dell’imponibile lordo che avviene prima del calcolo dell’IRPEF.

Non è un’imposta: è una compartecipazione al sistema, simile strutturalmente alla quota del lavoratore nella contribuzione INPS. A differenza delle aliquote contributive ordinarie, però, non genera alcun diritto previdenziale aggiuntivo per il lavoratore.

Unica eccezione: i lavoratori il cui reddito complessivo annuo non superi €8.174 (limite rivalutato per il 2026 in base agli scaglioni IRPEF) possono richiedere all’INPS l’esenzione dalla trattenuta presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La domanda va presentata all’inizio del periodo di CIG; l’INPS riconosce l’esenzione prospetticamente dalla data di ricezione.

La formula completa

Integrazione netta = Ore sospese
                   × MIN(paga oraria lorda × 80%, massimale orario INPS)
                   × (1 − 5,84%)

Esempio numerico completo (fascia bassa):

  • Retribuzione mensile lorda: €1.600
  • Orario contrattuale: 40h/settimana → 173h/mese → paga oraria: €9,25/h
  • Ore sospese nel mese (sospensione totale): 173 ore
  • 80% di €9,25 = €7,40/h → inferiore al massimale orario €8,26/h → si applica €7,40/h
  • Integrazione lorda: €7,40 × 173 = €1.280,20
  • Deduzione 5,84%: €1.280,20 × 0,0584 = €74,76
  • Integrazione netta: €1.205,44

Rispetto allo stipendio netto pieno (circa €1.232 stimato), la perdita mensile in questo caso è limitata — ma per retribuzioni più alte o in presenza del massimale, la differenza diventa sostanziale.

Il calcolatore CIG in cima alla pagina esegue automaticamente tutti questi passaggi, applica la fascia corretta in base alla tua retribuzione e ti mostra l’importo netto finale con il dettaglio di ogni componente del calcolo.

Cosa non perdi durante la Cassa Integrazione

La sospensione del lavoro genera spesso un timore legittimo: “se non lavoro, perdo i contributi previdenziali e la pensione ne risentirà?” La risposta è no, e vale la pena comprenderlo bene.

La contribuzione figurativa

Durante tutto il periodo di Cassa Integrazione, sia CIGO che CIGS che FIS, matura automaticamente la cosiddetta contribuzione figurativa (art. 6, D.Lgs. 148/2015). L’INPS accredita i contributi previdenziali sull’estratto conto contributivo del lavoratore come se le ore sospese fossero state effettivamente lavorate. Questo vale per:

  • La pensione di vecchiaia, anticipata e contributiva
  • L’invalidità (pensione di inabilità e assegno di invalidità)
  • I trattamenti ai superstiti (pensione di reversibilità)
  • Il calcolo dell’anzianità contributiva complessiva

La base su cui viene calcolata la contribuzione figurativa è la retribuzione persa, ossia la differenza tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito per le ore sospese e l’integrazione effettivamente erogata dall’INPS, fino al limite del massimale. Questa base è teoricamente più alta dell’integrazione ricevuta, quindi la contribuzione figurativa è calcolata su una retribuzione più vicina a quella piena.

In sintesi: la tua anzianità contributiva INPS non si ferma. La busta paga sì — almeno in parte. Sono due cose distinte, e la CIG tutela entrambe le dimensioni: il reddito presente (parzialmente) e i diritti previdenziali futuri (integralmente).

Il TFR durante la CIG

Il trattamento di fine rapporto matura sulla base della retribuzione effettivamente percepita nel periodo — ossia la somma dello stipendio ridotto eventualmente pagato dall’azienda per le ore lavorate, più l’integrazione CIG ricevuta dall’INPS. Poiché questa somma è sempre inferiore alla retribuzione di un mese pieno, la quota TFR che matura nei mesi di CIG è proporzionalmente ridotta. Non si azzera, ma si riduce. Il lavoratore conserva il diritto al TFR maturato fino all’inizio della CIG senza variazioni.

Per capire come funziona il calcolo del TFR nella sua interezza, inclusi i periodi di integrazione salariale, consulta la nostra guida al calcolo del TFR.

La tassazione della CIG: IRPEF, ritenute e conguaglio

La Cassa Integrazione è reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/1986) e come tale è soggetta a IRPEF ordinaria. Non è esentasse, e il trattamento fiscale ha alcune particolarità che è importante conoscere per evitare sorprese in sede di dichiarazione annuale.

La ritenuta d'acconto INPS

L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, applica una ritenuta d’acconto del 23% — la prima aliquota IRPEF 2026 — sull’importo lordo dell’integrazione già decurtato della deduzione del 5,84%. Questa aliquota è applicata in via forfettaria e prescinde dal reddito complessivo annuo del lavoratore: anche chi con il reddito totale si troverebbe nel secondo scaglione (35% su redditi tra €28.001 e €50.000) riceve la CIG con ritenuta al 23%.

La CIG non è soggetta a contribuzione previdenziale a carico del lavoratore: le aliquote IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) non vengono applicate sull’integrazione ricevuta, perché il finanziamento della contribuzione figurativa avviene per altra via, a carico della fiscalità generale.

Il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi

Il meccanismo della ritenuta d’acconto implica sempre un conguaglio finale. A gennaio dell’anno successivo, l’INPS rilascia la Certificazione Unica (CU) con tutti gli importi percepiti durante l’anno: le settimane di CIG, le ritenute applicate e la base imponibile. Questo documento viene utilizzato dal CAF o dal consulente fiscale per compilare il modello 730 o il modello Redditi PF.

Un rischio concreto da conoscere: se durante lo stesso anno hai percepito sia settimane di CIG (con ritenuta al 23%) sia mesi di lavoro normale (che portano il reddito totale sopra €28.001), il conguaglio potrebbe farti emergere un debito IRPEF. L’aliquota del 35% sui redditi tra €28.001 e €50.000 si applica sull’intero reddito annuo, e le ritenute applicate durante i mesi di CIG potrebbero essere state insufficienti rispetto all’aliquota effettiva finale.

Non è una situazione rara: succede ogni anno a migliaia di lavoratori che tornano a piena occupazione dopo un periodo di CIG e si trovano un conguaglio negativo in sede di dichiarazione. La soluzione è pianificare con un CAF già durante l’anno, non dopo.

Requisiti e verifica della propria posizione: cosa controllare prima

Prima di fare affidamento sull’integrazione CIG come fonte di reddito, è utile verificare due cose: che tu abbia effettivamente i requisiti soggettivi per riceverla, e che l’azienda abbia adempiuto correttamente agli obblighi di legge.

Requisiti soggettivi del lavoratore

Per accedere a qualsiasi forma di integrazione salariale (CIGO, CIGS, FIS), il lavoratore deve:

  1. Avere un contratto di lavoro subordinato in corso al momento della sospensione: i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) e i lavoratori con partita IVA non hanno accesso alla CIG (per questi ultimi esiste la DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione per i collaboratori).
  2. Aver maturato almeno 90 giorni di anzianità presso l’unità produttiva interessata dalla sospensione al momento della richiesta. L’unità produttiva coincide con lo stabilimento o la sede in cui il lavoratore è formalmente assegnato.
  3. Non essere in periodo di preavviso di licenziamento o dimissioni al momento della sospensione: il lavoratore che ha già ricevuto o comunicato la risoluzione del rapporto non ha diritto alla CIG.
  4. Non ricevere altre prestazioni incompatibili: l’integrazione CIG non si cumula con la NASpI (indennità di disoccupazione), con l’indennità di malattia INPS in alcuni casi, né con trattamenti pensionistici diretti.

Compatibilità con la malattia

Un caso frequente e spesso mal gestito: cosa succede se un lavoratore si ammala durante un periodo di CIG? La risposta dipende dalla tipologia:

  • Se la malattia precede la CIG e il lavoratore è già in indennità di malattia, la CIG non può partire durante il periodo di malattia tutelata.
  • Se la malattia insorge durante la CIG, la regola generale è che la CIG prevale sulla malattia: il lavoratore continua a ricevere l’integrazione e non passa all’indennità di malattia INPS.
  • Fa eccezione la sospensione totale a zero ore: in questo caso, secondo la prassi INPS (Mess. INPS n. 27d80/2023 e precedenti), la malattia interrompe la CIG e il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia se supera la carenza contrattuale.

Per una guida completa sull’indennità di malattia INPS, inclusi i casi di cumulo con altri ammortizzatori, consulta la nostra sezione dedicata al calcolo dell’indennità di malattia INPS.

Compatibilità con il congedo parentale

I lavoratori in CIG a riduzione d’orario (non sospensione totale) che hanno figli piccoli possono trovarsi a dover scegliere tra la CIG e il congedo parentale. In linea generale, le due prestazioni non si cumulano per le stesse ore: per le ore in cui il lavoratore è formalmente in congedo parentale, non riceve la CIG e viceversa. La scelta deve essere comunicata all’azienda e all’INPS in modo chiaro per evitare sovrapposizioni che generano poi richieste di recupero. Per approfondire, leggi la nostra guida al congedo parentale 2026.

Obblighi del lavoratore durante la CIG

Ricevere la Cassa Integrazione non è un diritto automatico e passivo. Il lavoratore ha obblighi precisi, la cui violazione può portare alla sospensione immediata della prestazione e in alcuni casi all’obbligo di restituzione delle somme già percepite.

Divieto di attività lavorativa non comunicata

Il lavoratore in CIG non può svolgere attività lavorativa, dipendente, autonoma, in partita IVA o in forma occasionale, senza comunicarlo preventivamente all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’altra attività (art. 8, c. 3, D.Lgs. 148/2015). La comunicazione va fatta tramite il portale INPS o tramite CAF/patronato.

Le conseguenze della mancata comunicazione sono severe:

  • Sospensione dell’integrazione per le settimane in cui è stata svolta l’attività lavorativa
  • Decadenza definitiva dalla prestazione, con impossibilità di riprendere l’integrazione per lo stesso evento
  • Recupero delle somme indebitamente percepite, che l’INPS addebiterà con trattenuta sulle rate successive o con richiesta di rimborso

Fanno eccezione le attività genuinamente occasionali (art. 2222 c.c.) che non superino i limiti fissati per il lavoro accessorio, ma anche in questo caso è prudente comunicare preventivamente.

Obbligo di partecipare alle iniziative formative

L’azienda può proporre o l’INPS può mettere a disposizione percorsi di riqualificazione professionale durante il periodo di CIG. Il rifiuto ingiustificato di partecipare a queste iniziative formative, senza un’adeguata motivazione, comporta la decadenza dalla prestazione per il periodo formativo non seguito (art. 8, c. 1, lett. d, D.Lgs. 148/2015).

Obbligo di disponibilità

Il lavoratore in CIG deve mantenersi disponibile per la ripresa dell’attività produttiva, e non può spostarsi stabilmente all’estero senza comunicazione. Nel caso di sospensione totale a zero ore, è tenuto a rispondere alle convocazioni aziendali con ragionevole preavviso.

Gli errori più costosi da non commettere

Anni di esperienza nell’assistenza ai lavoratori mostrano che gli errori nella gestione della CIG si concentrano sempre sugli stessi punti. Conoscerli in anticipo fa la differenza.

"Il calcolo si fa sullo stipendio netto"

L’errore più frequente. La base di calcolo è la retribuzione globale di fatto lorda, non il netto in busta paga. Chi parte dal netto sopravvaluta sempre l’importo CIG atteso. Il netto è già decurtato di IRPEF e contributi, ed è sempre inferiore al lordo che costituisce la base del calcolo.

"Il massimale non mi riguarda perché guadagno poco"

La soglia 2026 è €2.223,21 lordi mensili, che corrispondono a un netto stimato di circa €1.600-1.700 a seconda della situazione fiscale individuale. Non si tratta di uno stipendio “alto”: è una retribuzione ampiamente nella fascia media del lavoro dipendente italiano, soprattutto nei centri urbani del Nord. Chiunque guadagni più di circa €1.787 lordi mensili (il punto di saturazione per la fascia bassa) ha un’integrazione effettiva inferiore all’80% atteso.

"La deduzione del 5,84% è marginale"

Su una CIG mensile di €1.200 lordi, la deduzione del 5,84% vale €70,08. Su 12 mesi, sono €840,96. Non è una cifra marginale, ed è uno degli elementi che più spesso sorprende i lavoratori quando confrontano il preventivo con l’effettivo in busta paga.

"L'azienda gestisce tutto, non devo preoccuparmi"

Sbagliato. La responsabilità del lavoratore, in termini di comunicazione di attività parallele, disponibilità, e correttezza delle informazioni fornite — rimane individuale. L’azienda si occupa della domanda e del pagamento, ma eventuali comportamenti incompatibili del lavoratore sono una sua responsabilità diretta verso l’INPS.

"Posso aspettare la dichiarazione dei redditi per il conguaglio fiscale"

Come spiegato nella sezione sulla tassazione, attendere passivamente il conguaglio può riservare spiacevoli sorprese se nello stesso anno si sono cumulate CIG e reddito da lavoro pieno. Meglio effettuare una stima preventiva con un CAF già durante l’anno.

Cassa Integrazione e altri ammortizzatori: quando usare quale

Il sistema italiano di protezione del reddito include diversi strumenti che si affiancano o si succedono alla CIG. Capire quale si applica in quale fase è fondamentale per non perdere copertura.

Dalla CIG alla NASpI: la transizione

Quando il rapporto di lavoro si interrompe definitivamente — perché l’azienda licenzia dopo un periodo di CIG o perché il lavoratore non viene richiamato — si apre il diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). La NASpI è l’indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti con almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e 30 giornate di lavoro effettivo nell’anno precedente l’evento di disoccupazione.

La CIG e la NASpI non si sovrappongono nel tempo: la CIG si riceve mentre il rapporto di lavoro è in essere, la NASpI dopo la sua cessazione. I periodi di CIG a sospensione totale non contribuiscono al conteggio delle giornate di lavoro effettivo necessarie per la NASpI, ma il rapporto di lavoro rimane formalmente attivo.

Per i collaboratori: la DIS-COLL

I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e i lavoratori a progetto iscritti alla Gestione Separata INPS non hanno accesso alla CIG, ma in caso di cessazione del rapporto di collaborazione possono accedere alla DIS-COLL, l’indennità di disoccupazione dedicata ai collaboratori, introdotta in via strutturale dal D.Lgs. 148/2015 e confermata per il 2026.

La malattia come ammortizzatore parallelo

In situazioni in cui la CIG non è accessibile o è esaurita, l’indennità di malattia INPS può temporaneamente sostenere il reddito del lavoratore che si trova in una condizione di ridotta capacità lavorativa certificata dal medico. Le due prestazioni hanno regole di compatibilità specifiche che dipendono dalla tipologia di CIG e dalla fase della malattia. Per il calcolo dell’indennità di malattia INPS consulta la nostra pagina dedicata: indennità malattia INPS calcolo.

La contribuzione aziendale: cosa paga l'impresa per la CIG

La CIG non è gratuita per l’azienda. Il datore di lavoro partecipa al finanziamento del sistema attraverso due forme di contribuzione, che incidono sul costo totale della gestione della crisi occupazionale.

Contribuzione ordinaria

Tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO versano una contribuzione ordinaria calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti (non solo di quelli eventualmente in CIG):

  • 1,70% per le aziende con non più di 50 dipendenti
  • 2,00% per le aziende con più di 50 dipendenti

Questa contribuzione si versa ogni mese insieme agli altri contributi previdenziali, indipendentemente dal fatto che l’azienda stia o meno utilizzando la CIG in quel periodo.

Contribuzione addizionale (il "ticket CIG")

Quando un’azienda supera le 52 settimane di utilizzo nel quinquennio mobile, scatta una contribuzione aggiuntiva calcolata sulla retribuzione persa dai lavoratori per le ore integrate (art. 5, D.Lgs. 148/2015):

  • 0% fino alla 52ª settimana nel quinquennio (nessuna addizionale)
  • 6% dalla 53ª alla 104ª settimana nel quinquennio
  • 9% oltre la 104ª settimana nel quinquennio

Esenzione per primo utilizzo: le aziende che non hanno fatto ricorso alla CIG nei 5 anni precedenti sono esenti dalla contribuzione addizionale per tutte le prime 52 settimane di utilizzo. È un incentivo significativo che riduce il costo della CIG per le aziende che ne fanno uso per la prima volta.

Per i responsabili HR e i consulenti del lavoro, la sezione Azienda del calcolatore in cima alla pagina consente di stimare in tempo reale il costo contributivo dell’operazione, confrontandolo con il costo alternativo del mantenimento del personale a piena retribuzione o dei licenziamenti.

Quanto incide la CIG sul calcolo del trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è uno degli elementi patrimoniali più importanti per il lavoratore dipendente, e la CIG lo influenza in modo indiretto ma concreto. La base di calcolo del TFR è la retribuzione annua effettiva, che nei mesi di CIG è inferiore alla retribuzione piena a causa dell’integrazione parziale del reddito.

In pratica: ogni mese di sospensione totale in CIG riduce la quota TFR di quell’anno proporzionalmente alla differenza tra la retribuzione piena e l’integrazione ricevuta. Non si tratta di un effetto devastante su periodi brevi, ma su periodi lunghi — 12 mesi di CIGS, ad esempio — la riduzione del TFR maturato può essere significativa.

Per un calcolo preciso del tuo TFR, inclusi i periodi di integrazione salariale, usa il nostro calcolatore TFR 2026.

La contribuzione figurativa e i suoi effetti sulla pensione

Abbiamo già visto che durante la CIG matura la contribuzione figurativa. Vale la pena approfondire cosa significa in concreto ai fini del calcolo della pensione futura, perché è un effetto spesso sottovalutato.

Nel sistema contributivo — quello che si applica integralmente a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996 e parzialmente a chi aveva meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 — la pensione si calcola sul montante contributivo individuale accumulato nel corso della vita lavorativa. Ogni contributo versato, reale o figurativo, incrementa questo montante.

La contribuzione figurativa accreditata durante la CIG è calcolata sulla retribuzione persa — non sull’integrazione ricevuta, che è inferiore. Questo significa che ai fini pensionistici il lavoratore viene trattato come se avesse lavorato normalmente per quelle ore: il montante contributivo cresce come se la sospensione non fosse avvenuta, almeno entro i limiti del massimale CIG.

Per capire come i periodi di CIG, i contributi figurativi e le scelte di pensionamento si incastrano nel tuo percorso previdenziale complessivo, consulta il nostro calcolatore pensione e la guida dedicata alla pensione anticipata.

Cassa Integrazione e calcolo dello stipendio netto: il quadro completo

La CIG è un elemento che si inserisce all’interno di una gestione più ampia del reddito da lavoro dipendente. Per avere il quadro completo della propria situazione retributiva — che comprenda non solo l’integrazione CIG ma anche l’IRPEF ordinaria, le addizionali regionali e comunali, i contributi previdenziali nelle settimane di lavoro pieno — lo strumento di riferimento è il nostro calcolatore stipendio netto che consente di simulare buste paga complete in tutte le situazioni contrattuali.

Per chi è invece un professionista con partita IVA e desidera confrontare il proprio regime con quello del lavoro dipendente (inclusa la copertura degli ammortizzatori sociali, che per i lavoratori autonomi è molto più limitata), consulta il nostro confronto dipendente vs partita IVA.

Diritti dei lavoratori e dove rivolgersi

La Cassa Integrazione è un diritto del lavoratore, non una concessione discrezionale dell’azienda. Se l’azienda non presenta la domanda nei termini pur essendo obbligata, il lavoratore può:

  1. Rivolgersi al patronato (CGIL, CISL, UIL, ACLI, INCA, INAS, ecc.): servizio gratuito per i lavoratori, che può assistere nella verifica dei requisiti, nella presentazione di diffide e nella gestione delle comunicazioni con l’INPS.
  2. Presentare istanza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): in caso di comportamento non conforme dell’azienda, l’INL può intervenire con ispezione.
  3. Rivolgersi al giudice del lavoro: per le fattispecie più gravi, la tutela giurisdizionale è sempre disponibile tramite ricorso ex art. 700 c.p.c. per i casi urgenti.

L’accesso alla consulenza di un patronato è il primo passo consigliato: è gratuito, immediato e copre la grande maggioranza delle situazioni ordinarie.

Riferimenti normativi e fonti ufficiali

Tutti i valori e le regole riportati in questa pagina si basano su fonti primarie. Per chi desidera verificare direttamente:

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 — Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (cosiddetta “Riforma Poletti”). Fonte principale dell’intero sistema CIG, CIGS e FIS.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) — Disposizioni per il 2025-2026: estensione FIS universale, incentivi solidarietà espansiva, rivalutazione massimali.
  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) — Prima estensione strutturale del FIS a tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente.
  • Circolare INPS n. 1/2026 — Rivalutazione annuale dei massimali e delle soglie retributive per il 2026. Documento ufficiale di aggiornamento dei valori numerici applicati in questo calcolatore.
  • Art. 26, Legge 28 febbraio 1986, n. 41 — Fonte normativa della deduzione del 5,84% sull’importo lordo CIG.
  • Art. 49, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — Qualificazione delle integrazioni salariali come reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF.
  • Messaggio INPS n. 27d80/2023 — Chiarimenti sulla compatibilità tra malattia e CIG a sospensione totale.

Per il calcolo ufficiale personalizzato sulla propria posizione contributiva: inps.it → Prestazioni → Cassa integrazione guadagni → Simulatore “La mia CIG”.

Nota metodologica e disclaimer

I valori applicati in questo calcolatore — massimali, soglia retributiva, coefficiente di 173 ore convenzionali, aliquota di deduzione del 5,84%, sono tratti dalla Circolare INPS n. 1/2026 e dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). La pagina è stata aggiornata a gennaio 2026 e viene revisionata ogni anno in occasione della pubblicazione della circolare INPS annuale di rivalutazione.

I risultati del calcolatore sono indicativi: il calcolo definitivo dell’integrazione spetta all’INPS in sede di istruttoria e liquidazione della domanda, e può differire dall’importo stimato in presenza di elementi non inseriti nel simulatore (contratti part-time verticali o misti, retribuzioni variabili nel periodo di riferimento, situazioni di cumulo con altre prestazioni, accordi aziendali specifici).

Per situazioni che si discostano dal caso standard, contratti a termine, part-time verticale, lavoratori con più rapporti di lavoro simultanei, aziende in procedura concorsuale o cessione di ramo d’azienda, si raccomanda di rivolgersi a un patronato abilitato (CGIL, CISL, UIL, ACLI) o a un consulente del lavoro iscritto all’albo per una valutazione personalizzata.

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