DIS-COLL 2026: Calcolo, Requisiti e Importo Mensile

Aggiornato a giugno 2026 — Importi 2026 da Circolare INPS (soglia € 1.456,72 · massimale € 1.584,70). Normativa di riferimento: D.Lgs. 22/2015 art. 15, L. 81/2017, L. 234/2021, Decreto Coesione 2024.

Se hai perso il lavoro come collaboratore a progetto, assegnista di ricerca o dottorando con borsa, hai probabilmente diritto alla DIS-COLL: l’indennità mensile di disoccupazione riservata ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS. Non è la NASpI — quella riguarda i lavoratori dipendenti — ma il meccanismo di tutela è simile, e dal 2022 è diventata strutturale e molto più conveniente di prima.

In questa guida trovi tutto quello che devi sapere sulla DIS-COLL: chi può richiederla, come si calcola l’importo, quanto dura, quando presentare la domanda e quali errori evitare per non perdere il diritto all’indennità. Qui sotto trovi anche il nostro strumento di DIS-COLL calcolo, che ti permette di simulare rapidamente la tua situazione e stimare l’importo spettante in base ai tuoi dati.

Calcolo in corso...
Requisiti e dati di accesso
Data obbligatoria
Data obbligatoria
i Sono anche esclusi: amministratori, sindaci o revisori di societa, e chi percepisce assegno ordinario di invalidita senza rinuncia alla prestazione.
Dati reddituali e contributivi
Inserire un importo valido
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Valore tra 0 e 12
Valore tra 0 e 12
Valore tra 0 e 24
! Per il 2026: soglia 75% = 1.456,72 €/mese · Massimale = 1.584,70 €/mese. Importi aggiornati da circolare INPS (indice ISTAT).
Compatibilita con altri redditi
v Fino a 5.000 €/anno: nessuna comunicazione obbligatoria e nessuna riduzione dell'indennita. Oltre tale soglia occorre comunicare all'INPS entro 30 giorni.

Che cos'è la DIS-COLL e a chi spetta

La DIS-COLL — acronimo di Disoccupazione per Collaboratori — è stata istituita nel 2015 con il D.Lgs. 22/2015 (il cosiddetto decreto attuativo del Jobs Act) come misura sperimentale. Con la Legge 81/2017 (Jobs Act degli autonomi) è diventata strutturale, estesa anche agli assegnisti di ricerca e ai dottorandi con borsa di studio. Dal 2022, grazie alla Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), è migliorata significativamente: è stata introdotta la contribuzione figurativa ai fini pensionistici, è stata riformata la durata e sono stati introdotti i meccanismi di décalage.

A chi si rivolge concretamente?

La DIS-COLL è pensata per chi lavora con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), chi è assegnista di ricerca universitaria, chi è dottorando con borsa di studio, e i collaboratori sportivi iscritti alla Gestione Separata INPS. Si tratta di lavoratori che non hanno un contratto subordinato ma versano contributi alla Gestione Separata — quella “terza cassa” dell’INPS nata nel 1996 che raccoglie i contributi di professionisti senza cassa, collaboratori e autonomi occasionali.

È importante distinguerla dalla NASpI (indennità di disoccupazione NASpI 2026): quella è riservata ai lavoratori dipendenti, la DIS-COLL riguarda esclusivamente i parasubordinati iscritti alla Gestione Separata. Stessa logica di tutela, stesso ente erogatore (INPS), platea diversa.

I requisiti per accedere alla DIS-COLL nel 2026

Questo è il punto dove molti fanno confusione, quindi vale la pena essere precisi. Per avere diritto alla DIS-COLL nel 2026 devi soddisfare tutti i seguenti requisiti contemporaneamente.

1. Iscrizione esclusiva alla Gestione Separata INPS

Devi essere iscritto in via esclusiva alla Gestione Separata. Questo significa che durante il periodo del rapporto di collaborazione non devevi avere altra copertura previdenziale obbligatoria attiva — né INPS dipendenti, né una cassa professionale ordinistica (avvocati, ingegneri, medici, ecc.).

Se hai avuto contemporaneamente un contratto di lavoro dipendente, anche part-time, sei fuori. Se sei iscritto a una cassa di previdenza di categoria, sei fuori. La parola chiave è “esclusività”.

2. Non essere pensionato

Chi percepisce già una pensione, di vecchiaia, anticipata, di invalidità (salvo rinuncia), non ha diritto alla DIS-COLL. La misura è strutturalmente incompatibile con lo stato di pensionato.

3. Non avere Partita IVA attiva

La titolarità di una Partita IVA attiva al momento della cessazione del rapporto è un requisito ostativo. Se hai una P.IVA, anche se non la utilizzi, formalmente non puoi accedere alla DIS-COLL. Fanno eccezione le situazioni in cui la P.IVA viene chiusa contestualmente o prima della cessazione del rapporto di collaborazione.

4. Cessazione involontaria del rapporto

La DIS-COLL è una tutela contro la disoccupazione involontaria. Se hai dato le dimissioni volontariamente, non hai diritto all’indennità. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (ad esempio, mancato pagamento del compenso, mobbing accertato, modifiche sostanziali unilaterali del contratto) — in quel caso la cessazione si considera involontaria.

La fine naturale del contratto a termine rientra nella cessazione involontaria. Il mancato rinnovo di un assegno di ricerca o della borsa di dottorato, analogamente, è considerato involontario.

5. Almeno 1 mese di contributi versati nel periodo di riferimento

Questo requisito è stato riformato dal D.L. 101/2019 (convertito in L. 128/2019) e ora è molto più accessibile rispetto al passato: è sufficiente avere almeno un mese di contribuzione versata alla Gestione Separata a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione fino alla data di fine rapporto.

In pratica: se cessi il rapporto nel 2026, ti basta aver versato un mese di contributi tra il 1° gennaio 2025 e la data di cessazione del 2026.

Chi è escluso anche con i requisiti formali

La norma prevede alcune esclusioni specifiche che prescindono dai requisiti generali. Sono esclusi dalla DIS-COLL:

  • Amministratori, sindaci e revisori di società (anche se iscritti alla Gestione Separata per queste funzioni)
  • Percettori di assegno ordinario di invalidità che non abbiano rinunciato alla prestazione previdenziale

Come si calcola l'importo della DIS-COLL 2026

Il calcolo dell’importo mensile della DIS-COLL segue una formula precisa, stabilita dall’art. 15 del D.Lgs. 22/2015 e aggiornata annualmente dalla Circolare INPS con i nuovi importi rivalutati secondo l’indice ISTAT.

I parametri 2026

Per il 2026, i valori di riferimento sono:

  • Soglia per il calcolo al 75%: € 1.456,72 al mese
  • Massimale mensile: € 1.584,70 al mese

Il reddito medio mensile: il punto di partenza

Prima di applicare la formula, occorre calcolare il reddito medio mensile di riferimento. Si prende la somma dei redditi imponibili previdenziali dei due anni del biennio (anno della cessazione + anno precedente) e si divide per il numero totale di mesi con contribuzione effettiva nello stesso periodo.

Reddito medio mensile = (Reddito anno X + Reddito anno X-1) ÷ Mesi contribuiti totali

Esempio: se nel 2026 hai avuto 18.000 € di imponibile per 8 mesi, e nel 2025 ne hai avuti 22.000 € per 12 mesi, il reddito medio mensile sarà: (18.000 + 22.000) ÷ (8 + 12) = 40.000 ÷ 20 = 2.000 €/mese.

La formula vera e propria

Una volta ottenuto il reddito medio mensile, si applica una formula a due scaglioni:

Se il reddito medio mensile è pari o inferiore a € 1.456,72:

Indennità = 75% del reddito medio mensile

Se il reddito medio mensile supera € 1.456,72:

Indennità = 75% di € 1.456,72 + 25% della parte eccedente

In entrambi i casi, l’importo mensile non può mai superare il massimale di € 1.584,70.

Un esempio pratico completo

Riprendiamo l’esempio di prima: reddito medio mensile di 2.000 €.

  • Componente base: 75% × 1.456,72 = 1.092,54 €
  • Componente aggiuntiva: 25% × (2.000 − 1.456,72) = 25% × 543,28 = 135,82 €
  • Totale: 1.092,54 + 135,82 = 1.228,36 €/mese (sotto il massimale, quindi va bene)

Se invece il reddito medio fosse molto alto e la formula portasse a un risultato superiore a 1.584,70 €, si applica il tetto massimo.

Durata della DIS-COLL: quanti mesi spettano

La durata dell’indennità è cambiata significativamente con la Legge 234/2021. Dal 2022, il numero di mesi spettanti è pari alla durata del contratto calcolata dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione, con un massimo di 12 mesi.

In formula:

Durata = Min(Mesi di contratto dal 1° gen. anno prec. − Mesi già indennizzati da DIS-COLL precedenti, 12)

Un punto importante: i periodi di contratto che hanno già dato luogo a una DIS-COLL precedente non si contano di nuovo. Se hai già fruito di 3 mesi di DIS-COLL in passato riferiti allo stesso periodo, quegli stessi 3 mesi vanno sottratti dalla durata spettante.

Il décalage: la riduzione progressiva dell'importo

La DIS-COLL non rimane costante per tutta la durata. Dal 151° giorno (ovvero a partire dal sesto mese), l’importo si riduce del 3% al mese. Questo meccanismo, chiamato décalage, è pensato per incentivare la ricerca attiva di lavoro man mano che ci si avvicina alla fine del periodo di tutela.

Nella pratica:

  • Mesi 1-5: importo pieno
  • Mese 7: importo ridotto del 3% rispetto al mese precedente
  • Mese 8: ridotto del 6% rispetto alla base
  • E così via, con riduzione cumulativa mensile

Più la durata è lunga, più il décalage incide sull’importo degli ultimi mesi. Con 12 mesi di durata, l’ultimo mese è notevolmente inferiore al primo. È una variabile da tenere in conto quando si pianifica il budget mensile durante la disoccupazione.

Quando fare domanda: la scadenza dei 68 giorni

Il termine per presentare la domanda DIS-COLL all’INPS è tassativo: 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto. Trascorso questo termine, il diritto decade definitivamente, non è possibile né prorogarlo né ricorrere.

La data di decorrenza dei pagamenti

La data in cui inizia a maturare l’indennità dipende da quando viene presentata la domanda:

  • Se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione: l’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione
  • Se la domanda viene presentata dopo l’ottavo giorno (ma entro i 68): l’indennità decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda

Questa distinzione è rilevante economicamente: chi aspetta, perde quei giorni di indennità. Il consiglio pratico è di presentare la domanda il prima possibile dopo la cessazione del rapporto — idealmente nei primissimi giorni.

Come si presenta la domanda

La domanda DIS-COLL si presenta esclusivamente in via telematica tramite il portale MyINPS (sito inps.it), oppure tramite un patronato abilitato (INCA CGIL, ACLI, CAF CISL, ITAL UIL, ecc.) — il servizio è gratuito per il lavoratore. Dal Decreto Coesione 2024, la presentazione della domanda DIS-COLL equivale automaticamente alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), che viene trasmessa da INPS a Sviluppo Lavoro Italia per l’inserimento nel sistema SIISL.

Gli obblighi attivi dal 2026: SIISL e Programma GOL

Dal 2026, i beneficiari della DIS-COLL devono rispettare una serie di obblighi in materia di politiche attive del lavoro, pena la sospensione o la decadenza dall’indennità. Questa è una novità importante introdotta dal Decreto Coesione 2024.

La registrazione al SIISL e il Patto di Attivazione Digitale

Il SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) è la piattaforma nazionale che raccorda le misure di sostegno al reddito con i servizi di reimpiego. Come detto, la domanda DIS-COLL genera automaticamente l’iscrizione.

Entro 15 giorni dalla decorrenza dell’indennità, il beneficiario deve contattare il Centro per l’Impiego di riferimento e firmare il Patto di Attivazione Digitale.

Entro 45 giorni dalla decorrenza, deve essere stipulato il Patto di Servizio Personalizzato, che definisce il percorso di ricollocazione concordato con l’operatore del Centro per l’Impiego.

Il Programma GOL

Per i beneficiari DIS-COLL con meno di 60 anni considerati “attivabili”, la partecipazione al Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) è obbligatoria. Il Programma GOL offre percorsi di orientamento, formazione professionale e supporto alla ricerca attiva di lavoro. Il mancato rispetto degli appuntamenti o l’abbandono del percorso senza giustificato motivo comporta la sospensione, e in caso di reiterazione, la decadenza dall’indennità.

Compatibilità con altri redditi: cosa puoi fare durante la DIS-COLL

Questo è un aspetto che molti non approfondiscono a sufficienza, con conseguenze a volte spiacevoli. Vediamo le tre situazioni principali.

Lavoro occasionale e sport dilettantistico (fino a 5.000 €)

I compensi derivanti da lavoro occasionale o da attività sportive dilettantistiche fino a 5.000 € annui non impattano sulla DIS-COLL. Non c’è obbligo di comunicazione all’INPS e non c’è riduzione dell’indennità. Superata questa soglia, invece, occorre comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

Nuova attività autonoma o impresa individuale

Se durante la percezione della DIS-COLL avvii una nuova attività autonoma o apri una ditta individuale, hai l’obbligo di comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dall’inizio. In questo caso, l’indennità residua si riduce dell’80% del reddito previsto dall’attività, rapportato al periodo di durata residua della DIS-COLL.

Attenzione: la mancata comunicazione non porta a una semplice riduzione, ma alla decadenza immediata dalla prestazione. L’INPS può inoltre procedere al recupero delle somme già erogate nel periodo non comunicato.

Nuovo contratto di lavoro subordinato

Qui la norma è netta:

  • Contratto subordinato fino a 5 giorni: sospensione temporanea della DIS-COLL per il periodo lavorato; al termine riprende. Obbligo di comunicazione all’INPS.
  • Contratto subordinato superiore a 5 giorni: decadenza totale e immediata dal diritto alla DIS-COLL, senza possibilità di ripristino.

La contribuzione figurativa: il vantaggio pensionistico

Dal 1° gennaio 2022 (Legge 234/2021), la DIS-COLL riconosce contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici, sia per il diritto alla pensione che per la misura dell’assegno. Prima di questa riforma, i mesi di DIS-COLL erano “buchi contributivi” a tutti gli effetti.

La base di calcolo della contribuzione figurativa è il reddito medio mensile di riferimento, fino al limite di 1,4 volte il massimale mensile — circa 2.218 € al mese nel 2026.

Per i collaboratori che accumulano anni di Gestione Separata, questa è una novità tutt’altro che trascurabile: i mesi di DIS-COLL entrano nel montante contributivo e contribuiscono al calcolo della pensione contributiva, riducendo i “vuoti” nella carriera previdenziale.

Chi vuole approfondire il funzionamento dei contributi figurativi e il loro impatto sulla pensione può trovare un’analisi dedicata nella nostra guida specifica.

DIS-COLL e fondo pensione integrativo

Un aspetto spesso trascurato: durante la percezione della DIS-COLL, non si versano contributi volontari aggiuntivi alla previdenza complementare tramite il datore di lavoro (che non esiste più), ma il lavoratore può continuare a versare di propria iniziativa su un fondo pensione integrativo già attivato. I versamenti mantengono la deducibilità fiscale nel limite annuo di 5.164,57 €.

DIS-COLL vs NASpI: le differenze principali

Spesso chi perde il lavoro non è sicuro di quale misura riguardi la propria situazione. La tabella concettuale seguente aiuta a capire:

Aspetto DIS-COLL NASpI
A chi spetta Collaboratori, assegnisti, dottorandi (Gestione Separata) Lavoratori dipendenti (INPS dipendenti)
Requisito contributivo 1 mese dal 1° gen. anno prec. 13 settimane negli ultimi 4 anni
Durata massima 12 mesi 24 mesi (metà delle settimane lavorate)
Massimale 2026 € 1.584,70/mese € 1.584,70/mese
Décalage −3%/mese dal 151° giorno −3%/mese dal 151° giorno
Contribuzione figurativa Sì, dal 2022

Il massimale e il décalage sono identici — perché si tratta della stessa logica normativa applicata a platee diverse. La principale differenza è la platea e i requisiti di accesso. Per un approfondimento completo sulla NASpI e il suo calcolo 2026, consulta la nostra guida dedicata.

L'autodichiarazione dei redditi: un adempimento da non dimenticare

Ogni anno, entro il 31 marzo, chi ha percepito la DIS-COLL nell’anno precedente e non presenta la dichiarazione dei redditi ordinaria (modello 730 o Redditi PF) è tenuto a trasmettere all’INPS un’autodichiarazione dei redditi percepiti. L’omissione di questo adempimento può comportare il recupero coatto delle somme erogate, con aggravio di interessi.

Riepilogo dei parametri DIS-COLL 2026

Parametro Valore 2026
Soglia per il calcolo al 75% € 1.456,72/mese
Massimale mensile € 1.584,70/mese
Riduzione (décalage) −3%/mese dal 151° giorno
Durata massima 12 mesi
Scadenza domanda 68 giorni dalla cessazione
Lavoro occasionale esente ≤ € 5.000/anno
Comunicazione attività autonoma Entro 30 giorni dall'inizio
Patto di Attivazione Digitale Entro 15 giorni dalla decorrenza
Patto di Servizio Personalizzato Entro 45 giorni dalla decorrenza

Calcola la tua DIS-COLL 2026

Con lo strumento di calcolo interattivo qui sopra puoi simulare in pochi minuti:

  • La verifica dei requisiti sulla tua situazione specifica
  • L’importo mensile lordo stimato al primo mese
  • La durata spettante in base ai mesi contributivi
  • Il piano mensile dei pagamenti con il décalage applicato mese per mese
  • Le scadenze esatte per la domanda e per gli obblighi attivi
  • La compatibilità con altri redditi che stai percependo o prevedi di percepire

Per una stima del tuo reddito complessivo, inclusi eventuali nuovi rapporti di lavoro che potresti iniziare, puoi usare anche il nostro calcolatore di stipendio netto per capire quanto ti rimarrebbe in mano a fine mese.

Domande frequenti sulla DIS-COLL 2026

Posso richiedere la DIS-COLL se sono un libero professionista con P.IVA?

No. La titolarità di una Partita IVA è un requisito ostativo. La DIS-COLL è riservata ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata senza P.IVA.

Sì, a condizione che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti. La mancata rinnovazione è equiparata alla cessazione involontaria.

Sì. I dottorandi con borsa di studio iscritti alla Gestione Separata hanno accesso alla DIS-COLL dalla Legge 81/2017. La scadenza della borsa è una cessazione involontaria.

Sì. L’indennità DIS-COLL è soggetta a IRPEF, viene erogata al lordo e concorre alla formazione del reddito imponibile. Il sostituto d’imposta è l’INPS. Nella dichiarazione dei redditi annuale confluirà nel reddito complessivo.

Il lavoratore può presentare ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla notifica del rigetto, oppure ricorrere in sede giudiziaria. Il patronato può assistere gratuitamente in entrambi i percorsi.

Sono prestazioni incompatibili: l’indennità di maternità sospende la DIS-COLL per il periodo di maternità, dopodiché l’indennità riprende per i mesi residui.

Per approfondire

La DIS-COLL si inserisce nel sistema più ampio delle tutele per i lavoratori in Italia nel 2026, che comprende strumenti come la NASpI per i dipendenti, la cassa integrazione per i settori produttivi, e le misure di supporto al reddito in caso di malattia o maternità.

Se stai navigando questa fase di transizione lavorativa, è utile avere un quadro completo di tutti gli strumenti a disposizione — dai diritti dei lavoratori e le forme di tutela del reddito alle misure pensionistiche di lungo periodo.

Per la tua specifica situazione reddituale e contributiva, il consiglio rimane quello di affidarsi a un patronato abilitato (INCA, ACLI, ITAL, CAF) o a un consulente del lavoro: il servizio di patronato è gratuito per il lavoratore e garantisce l’assistenza nella presentazione della domanda, nel ricorso in caso di rigetto, e nel monitoraggio degli obblighi attivi.

Fonti normative: D.Lgs. 22/2015 art. 15 · L. 81/2017 · L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) · D.L. 101/2019 conv. L. 128/2019 · Decreto Coesione 2024 · Circolare INPS importi 2026. Simulazione a scopo informativo: per il calcolo ufficiale rivolgersi a INPS o patronato abilitato.

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